Nel caso ci siano disabili le classi non possono superare i 20 alunni ed in caso tale numero sia superato, l´amministrazione scolastica è obbligata a giustificare le ragioni della deroga, che devono essere lineari e inattaccabili, altrimenti incorre in una condotta illegittima in quanto contraria alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti Umani.
L´antefatto
Con ricorso proposto al T.A.R. della Toscana, la madre di un alunno disabile (diagnosi di gravità attestata ai sensi dell´art. 3 della legge n. 104/1992), nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, citava in giudizio un Istituto di Istruzione Superiore, il Ministero dell´Istruzione e l´Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e chiedeva al T.A.R. l´annullamento dei provvedimenti con i quali era stato determinato l´organico di diritto e successivamente l´organico di fatto dell´Istituto, nella parte in cui era stata istituita 1 classe, frequentata tra gli altri dal ragazzo disabile, comprendente n. 31 studenti, dei quali n. 2 studenti affetti da una patologia invalidante.