Norme per l’apertura di scuole parentali, scelta di forma giuridica e progetto educativo: facciamo il punto con l’avvocato Gabriele Bordoni.
L’attenzione da parte dei genitori nei confronti della scuola parentale è in progressiva crescita in Italia. Si moltiplicano nel nostro Paese le realtà educative diverse dalle strutture tradizionali: comunità di piccole dimensioni dove è un genitore (o una figura di riferimento) a diventare educatore. E dove spesso la “scuola” è un ambiente libero, aperto e a contatto con la natura. Anche la legislazione italiana sta prendendo atto di queste nuove esigenze con una recente normativa di riferimento, che presto dovrebbe diventare ancora più puntuale grazie alle circolari ministeriali che ne specificheranno l’applicazione nei prossimi mesi. Proprio la difficoltà a reperire regole certe, infatti, è uno degli elementi che maggiormente impensieriscono quei genitori che vorrebbero imboccare la strada della scuola parentale. Cerchiamo di fare chiarezza con l’avvocato Gabriele Bordoni dello Studio Legale Bordoni di Bologna.
“Nel nostro ordinamento la prima legge relativa all’istruzione domestica risale addirittura a fine ‘800 e si riferisce alla figura dei precettori, cioè le persone che davano lezioni in casa – spiega Bordoni – A queste sono seguite poi solo richiami piuttosto vaghi alla scuola domestica o parentale nelle varie riforme della scuola”. Eppure la nostra Costituzione richiama il principio della libertà di insegnamento: ad essere obbligatoria è l’istruzione, non la frequenza di una scuola nell’accezione tradizionale.
“Il primo tassello in questo senso è stato posto cinque anni fa – ricorda l’avvocato – Con il decreto legislativo 13 del 2013 laddove si sono disciplinate le forme d’istruzione alternativa, decretando la libertà di formazione culturale attraverso apprendimenti formali ed informali. Un passaggio che, in un certo senso, ha anticipato la svolta del 2017, quando il decreto legislativo 62 ha dato maggiori indicazioni a chi si appresta a creare una scuola parentale”.
Tale dettato legislativo all’articolo 23 specifica che le forme di scolarità alternativa, coordinate dai genitori, devono avere due riferimenti: uno amministrativo (il sindaco) e uno tecnico (il dirigente dell’istituto scolastico di prossimità). “Si tratta di un primo passo che andrà ulteriormente affinato con le circolari ministeriali che sono attese nei prossimi mesi” sottolinea Bordoni. Alla luce della nuova normativa, è chiaro però che i genitori che vogliono organizzare una scuola parentale dovranno come prima cosa rapportarsi con queste due figure di riferimento al fine di concordare la “cornice” amministrativa e didattica da cui si muoverà la scuola.
Una volta coordinati con le figure di riferimento territoriale, i genitori avranno il compito di trovare il luogo adatto dove far nascere la scuola parentale, tenendo sempre ben presenti le regole d’ordine generale che riguardano i locali, l’igiene e le barriere architettoniche, nonché i principi riguardo alla responsabilità civile. Altro punto fondamentale, poi, è capire quale “forma” strutturata e giuridicamente adeguata sarà data alla scuola. “Le alternative maggiormente percorse sono tre – spiega l’avvocato Bordoni – l’associazione non riconosciuta è la formula più semplice ed è adatta per le realtà più piccole; l’associazione Onlus è più complicata da gestire ma permette di avere rimesse ed agevolazioni; la cooperativa, più che altro di tipo sociale, è la forma più strutturata ma permette comunque una gestione piuttosto semplice”. In tutti i casi, però, sarà necessario tenere sempre un bilancio dell’attività. Ultimo punto, ma non certo ultimo per importanza, sarà individuare quale persona si occuperà dell’educazione dei bambini. Se ci si avvale dell’opera di uno (o più) genitori associati, o inseriti nella cooperativa, non saranno necessarie formule di contratto particolare. Se verrà individuata una persona esterna, sarà necessario valutare quale rapporto di lavoro instaurare.
“Si possono sfruttare varie formule di collaborazione – spiega l’avvocato – sotto forma di rapporto libero o di tipo para– subordinato”. Al di là degli aspetti legali, è in questa fase che va creato un progetto pedagogico preciso: “La scelta di aprire una scuola parentale deve essere ragionata e va supportata da un progetto educativo chiaro e condiviso tra i genitori, in modo tale che non ci siano problemi e ripensamenti in corso d’opera”
Un suggerimento pratico da tenere a mente è che ogni genitore “associato” si occupi di un aspetto specifico nella creazione e gestione della scuola parentale, possibilmente scegliendo l’ambito più affine alla sua professionalità. “Chi ha maggiori competenze economiche può seguire il bilancio, chi ha una formazione legale gli aspetti giuridici ed assicurativi e così via – consiglia l’avvocato Bordoni – Se non ci fosse una preparazione adeguata, è sempre possibile ricorrere ad un professionista per evitare spiacevoli scivoloni. Oppure avere il consiglio da parte delle reti che raccolgono le scuole parentali in Italia, che sono un’ottima fonte di contatti ed informazione”.
di Lucia Panagini